Statuto


- TITOLO I -

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Associazione per l'attivazione, la diffusione e l'approfondimento del pubblico soccorso di protezione Civile nella Civica emergenza, denominata:
"IDRA Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro in Casale"
2. L'Associazione ha durata illimitata.
3. L'Associazione ha sede sociale in San Pietro in Casale, via Matteotti n. 154.

ART. 2

STATUTO

1. L'Associazione di Volontariato "IDRA Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro in Casale" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti delle leggi n. 266 del 1991,n. 225 del 1992, L. R. 37/96 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 4

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto va applicato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II –

FINALITA DELL 'ASSOCIAZIONE

ART. 5

SOLIDARIETA'

1. L'Associazione "IDRA Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro in Casale" si propone, attraverso la partecipazione diretta, personale, spontanea volontaria e gratuita di perseguire il fine della solidarietà civile, culturale e Sociale.
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro e tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

ART. 6

FINALITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. Le specifiche finalità deli'Associazione di Volontariato "IDRA Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro in Casa1e"sono:
a) operare per la salvaguardia della Popolazione Civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti,
b) contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le Autorità e gli Enti competenti per migliorare i'utilizzo delle risorse,
C) promuovere la preparazione dei Volontari con iniziative di informazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale,
d) mantenere vivo lo spirito di Volontariato di protezione civile attraverso manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati operanti nello stesso ambito) culturale, didattico, scientifico, sportivo e ricreativo,
e) compiere interventi di soccorso nell'ambito del comune di San Pietro in Casale e se richiesto anche fuori dal territorio comunale.

ART. 7

RISORSE ECONOMICHE
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti,
b) contributi privati,
C) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti,

d) donazioni e lasciti testamentari,
e) rimborsi derivanti da convenzioni,
f)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio l'l gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione
dell’Assemblea degli Associati entro il mese di Marzo o Aprile.

- TITOLO III -

MEMBRI DELL 'ASSOCIAZIONE

ART. 8

SOCI

1. I1 numero degli Associati è illimitato.
Sono Membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione "IDRA Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro in Casale"

ART. 9

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. I1 Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota Associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4. La qualità di Associato si perde:


a) per recesso,

b)
per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale
sollecito.

C) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,

d) per persistenti violazioni degli obblighi Statutari,

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo
stesso e l'Associazione.

5.
L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica. I1 recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere
dell'anno in corso.

L'Associato receduto, decaduto, o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

ART. 10

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,

b) a
partecipare all'Assemblea con diritto di voto,
C) ad accedere alle cariche Associative.


2.
Gli Associati sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi,

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione,

C) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

- TITOLO IV -

OXGANI DELL 'ASSOCIAZIONE

ART. 11

1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea degli Associati,
b) i1 Consiglio Direttivo,

C) il Presidente,

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12

L'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta e predisposta dalla Segreteria. Ogni Associato non può ricevere più di una delega.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio,
b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti,

C) delibera l'eventuale regolamento interno (regolamento elettorale, regolamento di servizio,
ecc ...) e le sue variazioni,
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale,

e) delibera la esclusione degli Associati,

f )
si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre Membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

4.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data di riunione, e per esposizione nei locali dell'Associazione di copia di ordine di convocazione e dell'ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati e l'intero Consiglio direttivo.

6.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati, o in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di Associati presenti o rappresentanti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.


7.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ad esclusione di:
a) modifica all'atto Costitutivo e allo Statuto per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno
3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
b)
scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve
essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4
(tre quarti) degli Associati.

ART. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO



1. Consiglio direttivo è formato da un numero di Membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 9 (nove) nominati dall'Assemblea degli Associati. Il 1° Consiglio direttivo è nominato con l'atto Costitutivo. I Membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio direttivo solo gli Associati.


2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio stesso decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.


3. I1 Consiglio direttivo nomina al suo interno: un Presidente, un Vice-Presidente, un
Segretario, un Segretario Economo.

4. Al Consiglio direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,

b)
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo,
C) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Segretario Economo,

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni,

e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assmblea degli Associati.


5. I1 consiglio direttivo è
convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il presidente o in Sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio direttivo ne faccia richiesta

6.
Assume e propone deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi Membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo redatti a
cura del Segretario sottoscritti dal Presidente o Vice-Presidente o da chi ha presieduto l'Adunanza stessa, saranno conservati agli atti.

ART. 14

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. I1 Presidente, che può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo, dura in carica 2
anni e può essere rieletto.

3.
I1 Presidente ha il compito di presiedere, convocare l'Assemblea e di curarne l'ordinato svolgimento dei lavori, stipula le convenzioni, contratti deliberati dall'Assemblea, compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione di volontariato e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendone ratifica allo Stesso per i provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

4.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, in causa di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

5.
I1 Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sottoscrive i verbali e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli Associati rivolgendone richiesta formale al Segretario.

6. Il Presidente, qualora lo ritenesse necessario ha la possibilità di nominare su proposta del Sindaco del Comune di San Pietro in Casale, un collaboratore Tecnico operativo.

ART. 15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dalla Assemblea degli associati a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Consiglio direttivo.

2. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio direttivo.

ART. 16

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. I1 Collegio dei Revisori dei conti ha il compito:
a) verificare la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili,

b) esaminare e controllare preventivamente il conto consuntivo e riferirne all'Assemblea degli Associati in sede di presentazione.
ART. 17
REQUISITI PER LELEGGIBILITA

1. Possono essere elette nel Collegio dei revisori dei Conti, anche persone estranee non associate.

- TITOLO V -

I RIMBORSI

ART. 18

RIMBORSI
1. Le attività di cui all'articolo 6 sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli Associati. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di Socio.
2. I1 Consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni e le finalità Statutarie dell'Associazione.

3. I1 Presidente dà attuazione alle delibere dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici
- TITOLO VI -

BILANCIO

ART. 19

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. I1 bilancio dell'Associazione è annuale.

2. I1 bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale

ART. 20

FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO

1. I1 bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo; esso contiene in singoli capitoli le previsioni di spesa e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ART. 21

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. I1 bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea e con maggioranza dei presenti previa approvazione del Collegio dei Revisori dei conti.

2.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. e può essere consultato da ogni Associato.

3. I1 bilancio preventivo è
approvato dalla Assemblea e con la maggioranza dei presenti.

4.
I1 bilancio preventivo è depositato presso la sede della Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente l'Associazione.

5.
La non approvazione del bilancio consuntivo e preventivo fa decadere immediatamente il Consiglio direttivo.

- TITOLO VII -

CONVENZIONI

ART. 22

DELIBERAZIONI DELLE CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri Enti e Soggetti sono deliberate Dall'Assemblea.

2. Copia di ogni convenzione è
custodita, a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.




ART. 23

STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione di Volontariato.

ART. 24

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. I1 Consiglio direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

- TITOLO VIII -

RESPONSABILITA '

ART. 25

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI
1. Gli aderenti all'associazione sono assicurati per infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e malattie causate durante la ordinaria e straordinaria operatività previa ratifica del Consiglio direttivo con regolare ordine di servizio.
2. L'Associazione tutela legalmente
i propri associati in caso di necessità.

ART. 26

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione risponde con propri beni dei danni provocati e causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
1. L'associazione deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.
2. La copertura dei danni, oltre ai propri iscritti, va estesa anche a terzi in conformità alle leggi vigenti.

- TITOLO IX -

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI

ART. 28

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI
1. L'Associazione di volontariato
"IDRA .Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro in Casale" può cooperare con altri enti o soggetti privati, per il raggiungimento delle Finalità Associative, civili, Culturali, Sportive e di Solidarietà.

ART. 29

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI
1. L'associazione di volontariato " IDRA Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro in Casale" può cooperare con altri enti o soggetti pubblici, per il raggiungimento delle Finalità Associative, civili, Culturali, Sportive e di Solidarietà.

- TITOLO IX -
DISPOSIZIONI FINALI

ART.
30

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni carica Associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente Art. 18 Titolo V.

ART. 31
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 32
NORME FINALI

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 33
OPERATIVITA'

I1 presente statuto entrerà immediatamente in vigore non appena registrato all'Albo Regionale di competenza.
I1 presente Statuto è
formato da n. 10 pagine, di cui 10 facciate SCRITTE, n. 10 facciate

BIANCHE, n. 10 Titoli, n. 33 Articoli ed è parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo.