Statuto
-
TITOLO I -
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 1
DENOMINAZIONE
E SEDE
1.
E' costituita una Associazione per l'attivazione, la diffusione e
l'approfondimento del pubblico soccorso di protezione Civile nella
Civica emergenza, denominata:
"IDRA
Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro in Casale"
2. L'Associazione
ha durata illimitata.
3.
L'Associazione ha sede sociale in San Pietro in Casale, via
Matteotti n. 154.
ART. 2
STATUTO
1. L'Associazione
di Volontariato "IDRA Associazione Volontari Protezione Civile
San Pietro in Casale" è
disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti delle
leggi n. 266 del 1991,n. 225 del
1992, L. R. 37/96 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
ART. 3
EFFICACIA
DELLO STATUTO
1. Lo Statuto
vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione.
2.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell'attività della Associazione stessa.
ART. 4
INTERPRETAZIONE
DELLO STATUTO
1.
Lo Statuto va applicato secondo le regole della interpretazione dei
contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice
Civile.
TITOLO
II –
FINALITA
DELL 'ASSOCIAZIONE
ART. 5
SOLIDARIETA'
1.
L'Associazione "IDRA
Associazione Volontari
Protezione Civile San Pietro in Casale" si propone, attraverso
la partecipazione diretta, personale, spontanea volontaria e gratuita
di perseguire il fine della solidarietà civile, culturale e
Sociale.
2.
L'Associazione è
apartitica,
aconfessionale e non persegue fini di lucro e tutte le cariche sociali
sono assolte a titolo gratuito.
ART. 6
FINALITA'
DELLA PROTEZIONE CIVILE
1.
Le specifiche finalità deli'Associazione di Volontariato "IDRA
Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro in
Casa1e"sono:
a) operare per la
salvaguardia della Popolazione Civile e del territorio attraverso
forme di collaborazione con le
Autorità e gli Enti competenti,
b) contribuire allo
sviluppo e potenziamento della Protezione Civile,
collaborando con le Autorità e gli
Enti competenti per migliorare i'utilizzo delle risorse,
C)
promuovere la preparazione dei Volontari con
iniziative di informazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno
rispetto dell'autonomia decisionale,
d) mantenere vivo lo
spirito di Volontariato di protezione civile attraverso
manifestazioni (svolte anche in
collaborazione con altri Enti pubblici e privati operanti nello
stesso ambito) culturale,
didattico, scientifico, sportivo e ricreativo,
e) compiere interventi di
soccorso nell'ambito del comune di San Pietro in Casale e se richiesto anche fuori dal
territorio comunale.
ART.
7
RISORSE
ECONOMICHE
1. L'Associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti,
b) contributi privati,
C) contributi dello Stato, di Enti e di
Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività e
progetti,
d) donazioni e lasciti testamentari,
e) rimborsi derivanti da convenzioni,
f)
entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali.
2. L'esercizio
finanziario dell'Associazione ha inizio l'l gennaio e termine il 31
dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni
esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone
all'approvazione
dell’Assemblea degli Associati entro il mese di
Marzo o Aprile.
-
TITOLO III -
MEMBRI
DELL 'ASSOCIAZIONE
ART. 8
SOCI
1.
I1 numero degli Associati è
illimitato.
Sono Membri
dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si
impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell'Associazione "IDRA Associazione Volontari Protezione
Civile San Pietro in Casale"
ART.
9
CRITERI
DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
1.
L'ammissione ad
associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è
subordinata alla presentazione
di apposita domanda da parte degli interessati.
2.
I1 Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel
libro degli Associati dopo che gli
stessi avranno versato la quota Associativa stabilita e deliberata
annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia
anche l'Assemblea.
4.
La qualità di Associato si perde:
a)
per recesso,
b)
per mancato versamento
della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale
sollecito.
C)
per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
d)
per persistenti violazioni degli obblighi Statutari,
e)
per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di
contenuto patrimoniale tra lo stesso
e l'Associazione.
5.
L'esclusione degli
Associati è
deliberata
dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere
contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso
vengono mossi,
consentendo facoltà di replica. I1 recesso da
parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere
dell'anno in
corso.
L'Associato
receduto, decaduto, o escluso, non ha diritto alla restituzione delle
quote versate.
ART.
10
DIRITTI
E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1.
Gli Associati hanno
diritto:
a)
a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
b)
a partecipare
all'Assemblea con diritto di voto,
C)
ad accedere alle cariche Associative.
2.
Gli Associati sono
obbligati:
a)
ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi,
b)
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'Associazione,
C)
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
-
TITOLO IV -
OXGANI
DELL 'ASSOCIAZIONE
ART.
11
1.
Sono organi
dell'Associazione:
a)
l'assemblea degli Associati,
b)
i1 Consiglio Direttivo,
C)
il Presidente,
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART.
12
1.
L'Assemblea è
composta da tutti
gli associati e può
essere ordinaria e
straordinaria. Ogni
Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro
Associato con delega scritta e predisposta dalla Segreteria. Ogni
Associato non può ricevere più di una delega.
2.
L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed
inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio,
b)
nomina i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori
dei Conti,
C)
delibera l'eventuale regolamento interno (regolamento elettorale,
regolamento di servizio, ecc
...)
e le sue
variazioni,
d)
stabilisce l'entità della quota associativa annuale,
e)
delibera la esclusione degli Associati,
f
) si
esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3.
L'Assemblea ordinaria
viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una
volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo
stesso Presidente o almeno tre Membri del Consiglio direttivo, o un
decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.
4.
L'Assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto,
sullo scioglimento
anticipato e sulla proroga della durata
dell'Associazione.
5.
L'Assemblea ordinaria
e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Consiglio
direttivo o in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di
entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da
recapitarsi almeno 8 giorni
prima della data di riunione, e per esposizione nei locali
dell'Associazione di copia di ordine di convocazione e
dell'ordine del giorno.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui
partecipano di persona o per delega tutti gli Associati e l'intero
Consiglio direttivo.
6.
L'Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è
validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno degli Associati, o in seconda
convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno
fissato per la prima, con qualsiasi numero di Associati presenti o
rappresentanti.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che
riguardano la loro responsabilità il Consiglio Direttivo non
ha diritto di voto.
7.
Le deliberazioni
dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza
dei presenti
ad esclusione di:
a)
modifica all'atto Costitutivo e allo Statuto per la cui adozione sono
necessarie la presenza di almeno 3/4
(tre
quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti;
b)
scioglimento
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che
deve
essere
adottata con il voto favorevole di almeno 3/4
(tre quarti) degli
Associati.
ART.
13
IL
CONSIGLIO
DIRETTIVO
1.
Consiglio
direttivo è formato
da un numero di Membri non inferiore a 7
(sette) e non superiore a
9 (nove) nominati dall'Assemblea degli Associati. Il 1° Consiglio
direttivo è nominato con l'atto Costitutivo. I
Membri del Consiglio
direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Possono
far parte del Consiglio direttivo solo gli Associati.
2.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il
Consiglio stesso decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può
provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti
che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio
direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del
Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati provvederà
alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
3.
I1 Consiglio direttivo nomina al suo interno: un Presidente, un
Vice-Presidente, un Segretario,
un Segretario Economo.
4.
Al Consiglio direttivo spetta di:
a)
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
b)
predisporre il bilancio
preventivo e consuntivo,
C)
nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il
Segretario Economo,
d)
deliberare sulle domande di nuove adesioni,
e)
provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano
spettanti all'Assmblea degli Associati.
5.
I1 consiglio direttivo è
convocato di
regola ogni mese e ogni qualvolta il presidente o in Sua vece il
Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 (due
terzi) dei componenti del Consiglio direttivo ne faccia richiesta
6.
Assume e propone
deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi Membri ed il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7.
Verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo redatti a
cura del Segretario
sottoscritti dal Presidente o Vice-Presidente o da chi ha
presieduto l'Adunanza
stessa, saranno conservati agli atti.
ART.
14
IL
PRESIDENTE
1.
Il Presidente è
nominato dal
consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei
componenti stessi.
2.
I1 Presidente, che può essere revocato dalla maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio direttivo, dura in carica 2
anni e può essere
rieletto.
3.
I1 Presidente ha il
compito di presiedere, convocare l'Assemblea e di curarne l'ordinato
svolgimento dei lavori, stipula le convenzioni, contratti deliberati
dall'Assemblea, compie tutti gli atti giuridici relativi
all'Associazione di volontariato e in caso d'urgenza, ne assume i
poteri chiedendone ratifica allo Stesso per i provvedimenti adottati,
nell'adunanza immediatamente successiva.
4.
Al Presidente
è
attribuita la
rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in
giudizio, in causa di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio
direttivo.
5.
I1 Presidente
cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo,
sottoscrive i verbali e cura che siano custoditi presso la sede
dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli Associati
rivolgendone richiesta formale al Segretario.
6.
Il Presidente, qualora lo ritenesse necessario ha la possibilità
di nominare su proposta del Sindaco del Comune di San Pietro in
Casale, un collaboratore Tecnico operativo.
ART.
15
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
1.
Il Collegio dei revisori
dei Conti è formato
da tre membri eletti dalla Assemblea degli associati a maggioranza
semplice e resta in carica quanto il Consiglio direttivo.
2.
Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il
Consiglio direttivo.
ART.
16
ATTRIBUZIONI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
1.
I1 Collegio dei Revisori
dei conti ha il compito:
a)
verificare la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni
mobili ed immobili,
b)
esaminare e controllare preventivamente il conto consuntivo e
riferirne all'Assemblea degli Associati in sede di presentazione.
ART.
17
REQUISITI
PER LELEGGIBILITA
1. Possono
essere elette nel Collegio dei revisori dei Conti, anche persone
estranee non associate.
-
TITOLO V
-
I
RIMBORSI
ART.
18
RIMBORSI
1.
Le attività di cui all'articolo 6 sono svolte
dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai
propri aderenti. L'attività degli aderenti non
può essere
retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le
spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata,
previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti
dall'Assemblea degli Associati. Ogni forma di rapporto economico
con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è
incompatibile con la
qualifica di Socio.
2.
I1 Consiglio direttivo
delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in
armonia con le disposizioni e le finalità Statutarie
dell'Associazione.
3. I1
Presidente dà attuazione alle delibere dell'Assemblea, e
compie i conseguenti atti giuridici
- TITOLO
VI -
BILANCIO
ART.
19
BILANCIO
CONSUNTIVO E PREVENTIVO
1. I1
bilancio dell'Associazione è
annuale.
2.
I1 bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative
al periodo di un anno.
3. Il
bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l'esercizio annuale
ART.
20
FORMAZIONE
E CONTENUTO DEL BILANCIO
1. I1
bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è
elaborato dal Consiglio
direttivo; esso contiene in singoli capitoli le previsioni di spesa
e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
ART.
21
APPROVAZIONE
DEL BILANCIO
1.
I1 bilancio consuntivo è
approvato dalla Assemblea e con maggioranza dei presenti
previa approvazione del Collegio dei Revisori dei conti.
2.
Il bilancio consuntivo è
depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15
(quindici) giorni prima dell'Assemblea. e può essere
consultato da ogni Associato.
3.
I1 bilancio preventivo è
approvato dalla Assemblea
e con la maggioranza dei presenti.
4.
I1 bilancio preventivo è
depositato presso la sede
della Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta, e
può essere consultato da ogni aderente l'Associazione.
5.
La non approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo fa decadere immediatamente il Consiglio
direttivo.
-
TITOLO VII -
CONVENZIONI
ART.
22
DELIBERAZIONI
DELLE CONVENZIONI
1.
Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri Enti e
Soggetti sono deliberate Dall'Assemblea.
2. Copia
di ogni convenzione è
custodita, a cura del
Presidente nella sede dell'Associazione.
ART.
23
STIPULAZIONE
DELLA CONVENZIONE
1. La
convenzione è
stipulata dal Presidente
dell'Associazione di Volontariato.ART.
24
ATTUAZIONE
DELLA CONVENZIONE1. I1
Consiglio direttivo
decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
-
TITOLO VIII -
RESPONSABILITA
'
ART.
25
RESPONSABILITA'
ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI
1.
Gli aderenti all'associazione sono assicurati per infortuni, per la
responsabilità civile verso terzi e malattie causate durante
la ordinaria e straordinaria operatività previa ratifica del
Consiglio direttivo con regolare ordine di servizio.
2. L'Associazione
tutela legalmente i
propri associati in caso
di necessità.
ART.
26
RESPONSABILITA'
DELL'ASSOCIAZIONE
1. L'associazione
risponde con propri beni dei danni provocati e causati per
inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.ART.
27
ASSICURAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE
1.
L'associazione deve assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della
Associazione stessa.
2.
La copertura dei danni, oltre ai propri iscritti, va estesa anche a
terzi in conformità alle leggi vigenti.
-
TITOLO IX
-
RAPPORTI
CON ENTI E SOGGETTI
ART.
28
RAPPORTI
CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI
1. L'Associazione
di volontariato "IDRA
.Associazione
Volontari Protezione Civile San Pietro in Casale" può
cooperare con altri enti o soggetti privati, per il raggiungimento
delle Finalità Associative, civili, Culturali, Sportive e di
Solidarietà.
ART.
29
RAPPORTI
CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI1.
L'associazione di volontariato
" IDRA Associazione Volontari Protezione Civile
San Pietro
in Casale" può
cooperare con altri enti o soggetti pubblici, per il raggiungimento
delle Finalità
Associative, civili, Culturali, Sportive e di Solidarietà.
-
TITOLO IX -
DISPOSIZIONI
FINALI
ART.
30
GRATUITA'
DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni
carica Associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi
previsti per gli Associati di cui al precedente Art.
18 Titolo V.
ART.
31
SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONEIn caso di scioglimento della
Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore.
ART.
32
NORME
FINALI
Per
quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa
riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in
materia.
ART.
33
OPERATIVITA'
I1
presente statuto entrerà immediatamente in vigore non appena
registrato all'Albo Regionale di competenza.
I1
presente Statuto è
formato da n. 10
pagine, di cui 10 facciate SCRITTE, n. 10 facciate
BIANCHE,
n. 10 Titoli, n. 33
Articoli ed è
parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo.